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VA ANNULLATO L’ACCERTAMENTO CON GLI STUDI DI SETTORE: Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza

2026-01-03 16:57

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VA ANNULLATO L’ACCERTAMENTO CON GLI STUDI DI SETTORE: Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 222/4/2013 –

CAUSA PATROCINATA DALL’AVVOCATO LAURA DI MASULLO

 

 DI DARIO FERRARA |

09 AGOSTO 2013

Qui il link:

https://www.cassazione.net/va-annullato-l-accertamento-con-gli-studi-di-setto-p12254.html

https://www.ilmerito.it/tributario.html?pg=285


https://www.ilmerito.it/archivio-notizie.html?pg=1328


CTP/CTR

Va annullato l’accertamento con gli studi di settore se il mercato è in crisi ma il fisco non vuole saperne

Stop all’avviso Iva, Irap e Ires all’azienda di nicchia: nel contraddittorio l’ufficio sottovaluta la materialità delle vicende economiche che la cluster analysis non intercetta

di DARIO FERRARA

VENERDI' 09 AGOSTO 2013

(Causa patrocinata dall’avvocato Laura Di Masullo)

Orientamento: nuovo

 CHIAVE INTERPRETATIVA

■ studi di settore

Gli studi di settore sono uno strumento utilizzato dall’amministrazione finanziaria per rilevare i parametri fondamentali di reddito dei professionisti, lavoratori autonomi e delle aziende.

Vengono creati mediante una raccolta sistematica dei dati che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui opera l'impresa, allo scopo di valutare la sua capacità di produrre reddito. L’ufficio delle imposte li usa quindi nell'accertamento cosiddetto induttivo.

Fino al 2009 lo studio di settore era uno strumento di accertamento praticamente infallibile. Era infatti sufficiente lo scostamento dagli standard della dichiarazione dei redditi a legittimare l’atto impositivo. Con la sentenza a Sezioni unite della Corte di cassazione n. 26635 del 2009, il campo di applicazione degli studi si è molto ridotto. Ora, infatti, il contribuente, presentandosi al contraddittorio con l’amministrazione e fornendo prove circa le peculiarità della sua attività e quindi del suo reddito rispetto al settore, può ottenere l’annullamento dell’accertamento.

■ Irap

L’I rap è l’acronimo con cui si indica l’imposta regionale sulle attività produttive. I stituita dal d.lgs. 446 del 1997, è una delle imposte più discusse. Finita sul tavolo della Corte di Giustizia per una sospetta duplicazione con l’I va, è stata ora definitivamente sdoganata.

È l'unica imposta a carico delle aziende che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio.

Da anni è al centro di un dibattito sull’identificazione dei contribuenti soggetti al prelievo.

Secondo l’articolo 3 del d.lgs. 446/1997 sono tenuti al versamento dell'I rap:

• società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni

• Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice

• Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale

• Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.)

• Enti non commerciali residenti

• Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo

• Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi

L’ultimo punto è quello più discusso e che, non avendo trovato una soluzione normativa, è stato risolto dalla magistratura con il concetto di autonoma organizzazione. I n sostanza i professionisti e i lavoratori autonomi soggetti al prelievo sono solo quelli che usano beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile per l’attività lavorativa.

Ad esempio paga l’I rap l’avvocato che ha una segretaria (anche part-time, ha spesso sancito la Cassazione) mentre non paga il tributo il professionista o l’agente di commercio dotato di un’auto, un pc e un telefono ma che non si avvale dell’aiuto di collaboratori o dipendenti.

Ad ogni modo il suo gettito finanzia il 40% della spesa sanitaria italiana.

«Manifesta insensibilità». Questo il peccato commesso dal fisco in sede di contraddittorio con il contribuente, che oggi è punito dalla Ctp Milano con la sentenza 222/4/13:

annullato l’avviso di accertamento Iva, Irap e Ires effettuato con gli studi di settore . Il fatto è che la società contribuente opera in una nicchia di mercato in crisi, ma le Entrate non vogliono saperne delle argomentazioni tecniche svolte durante il confronto e si fidano soltanto delle presunzioni che scaturiscono dalle analisi statistiche. Ecco allora che scatta l’annullamento dell’atto impositivo con la rettifica dei redditi.

Complessità sfuggente

Vittoria totale per l’impresa difesa dall’avvocato Laura Di Masullo. Davvero troppi i 61 mila euro che il fisco pretende da un’azienda hi-tech che opera in settore, quello del digitale terrestre, dove quasi tutti sono falliti a causa del decoder unico che tante aspettative economiche ha frustrato. In sede di contraddittorio, tuttavia, l’amministrazione non sente ragioni dopo l’applicazione degli studi. Eppure le presunzioni applicate dall’ufficio sono abbastanza eterogenee e i dati statistici sono comunque individuati con la cluster analysis, che non può intercettare tutte le flessioni - e le peculiarità - del mercato. La società contribuente proponeva la peculiarità della sua vicenda tecnico-economica ma non è stata ascoltata abbastanza dal Fisco. Ora le Entrate pagano le spese di giudizio all’azienda.

Dario Ferrara


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